NORMATIVA GENERALE

L’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

 

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche i strutture attrezzate".

 

Ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n° 68”.

 

AGGIORNAMENTI

pdfNota STEP srl: Portale Unico del Cittadino - informazioni, pagamenti, aggiornamenti

pdfNota STEP srl: Accertamenti censimenti Canone Unico Patrimoniale 2023

 

NORMATIVA COMUNALE

pdfDelibera CC n° 18 del 26-04-2021 - Approvazione regolamento

pdfRegolamento Canone Unico Patrimoniale 2021

 

ALIQUOTE

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