Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di dichiarazione di residenza.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
- l'iscrizione anagrafica (o la registrazione del cambio di abitazione all'interno dello stesso comune di residenza) venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
Si sottolinea che:
- i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, e per via telematica, attraverso la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Ministero dell'Interno e di seguito allegato; la trasmissione telematica potrà avvenire all'indirizzo e-mail ordinario del Comune, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. firmando digitalmente la dichiarazione oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando la scansione della dichiarazione in formato pdf;
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
ATTENZIONE
Si avverte che:
- le dichiarazioni inviate tramite raccomandata, fax o per via telematica dovranno essere trasmesse unitamente alla copia di documento d'identità in corso di validità;
- la nuova normativa prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace;
- in riferimento a quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, si provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti;
Maggiori informazioni concernenti modalità di presentazione e avvertenze sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it) dove è altresì reperibile tutta la modulistica sotto indicata.
L'ufficio anagrafe è a disposizione per ulteriori chiarimenti - tel. 0346 21531-int.2
MODULISTICA:
Modulo - Dichiarazione di residenza
Modulo - Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero